Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al Comune denuncia di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) in relazione alle diverse tipologie d’intervento edilizio.
Possono essere realizzati interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. NB: in mancanza di vincoli vige il silenzio-assenso (come previsto dal Decreto Sviluppo 2011 – D.L. 70/2011) gli interventi edilizi, soggetti a Permesso di Costruire, di cui agli artt.10 e 21 del T.U. D.P.R. 380/2001 – D.L. 70/2001 e cioè :
Abolizione delle barriere architettoniche
Demolizione
Manutenzione straordinaria
Nuova edificazione, ampliamento, ricostruzione, ristrutturazione urbanistica
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia
che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, ampliamenti volumetrici, modifiche della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso
Nel caso di immobili vincolati i termini per il silenzio-assenso partono dal momento in cui viene acquisto il relativo nulla osta.
– domanda per il rilascio del permesso di costruire – dichiarazione del titolo di legittimazione
– elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio
– dichiarazione del progettista che assevera il progetto agli strumenti urbanistici locali, alla disciplina edilizia nazionale e regionale, con riferimento esplicito alle norme antisismiche, di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie ed, eventualmente, anche a quelle di efficienza energetiche e del superamento delle barriere architettoniche
Il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi ed è rilasciato :
· al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile ed è oneroso.
· in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda
A) Documentazione base per realizzazione di nuove costruzioni
B) Documentazione base per interventi in zona agricola
C) Documentazione base per interventi su edifici ricadenti nel centro storico
N.B. Qualora la modesta entità dell’intervento progettato lo consenta, sarà ammessa una documentazione ridotta purché sufficiente alla esauriente rappresentazione dell’opera edilizia.
Note:
La domanda di permesso di costruire è depositata, utilizzando l’apposito modulo ed in conformità alla normativa vigente in materia di imposta di bollo, presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune, accompagnata da una attestazione concernente il titolo di legittimazione, nonché da tutti i documenti previsti dalla vigente normativa e dagli elaborati progettuali stabiliti, a seconda del tipo d’intervento previsto, dal Regolamento edilizio, a firma di un progettista abilitato (per la documentazione da allegare, oltre agli specifici articoli del Regolamento edilizio, vedasi anche lo stesso modulo di domanda di permesso).
Alla domanda va allegata anche la relazione tecnica di asseverazione che attesti la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale o la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali di competenza dell’ASL.
Nel caso d’immobile vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n°42/2004) alla domanda di permesso di costruire va allegata l’autorizzazione paesaggistica, nel caso d’immobile vincolato per il suo valore paesaggistico-ambientale e se la suddetta autorizzazione è di competenza dell’Ente Parco, va allegata l’autorizzazione della Sovrintendenza nel caso d’immobile vincolato per il suo pregio culturale-storico-artistico-monumentale (art.10 del citato Codice).
Allo sportello unico per le l’edilizia
Pagamenti:
In sede di rilascio del permesso di costruire viene stabilito l’ammontare dei contributi di costruzione, per gli interventi non a titolo gratuito. Il provvedimento di determinazione dei contributi di costruzione è adottato dal dirigente responsabile sulla base delle vigenti disposizioni di legge e delle tariffe stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, oggetto di revisione al massimo ogni tre anni.
In sede di presentazione del permesso dovranno essere pagati anche i diritti di segreteria
COMUNE DI Biccari (FG)
C.C. n°
B.B. su IBAN:
Iter del procedimento:
L’istruttoria della domanda di permesso di costruire è curata da un responsabile del procedimento, il cui nominativo è comunicato entro 10 giorni al richiedente. Il responsabile del procedimento acquisisce quanto necessario per la valutazione dell’istanza, compresi eventuali pareri necessari o atti di assenso di altri uffici comunali o di altri enti esterni all’amministrazione comunale, eventualmente convocando apposita conferenza di servizio.
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, acquisito anche l’eventuale parere della commissione edilizia, il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di provvedimento al dirigente responsabile. Il termine può essere interrotto una sola volta per la motivata richiesta di documenti che integrino la documentazione già presentata ed il termine torna a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il provvedimento finale è adottato o denegato dal dirigente entro i 15 giorni successivi alla proposta e dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato avviso agli interessati. Il termine può essere raddoppiato per progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento. L’infruttuosa decorrenza del termine per il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune costituisce presupposto per la richiesta d’intervento sostitutivo che è esercitato dalla Provincia, attraverso la nomina di un commissario ad acta.
- Dalla data di rilascio del permesso di costruire il committente ha un anno di tempo per iniziare i lavori.
- I lavori devono essere conclusi entro tre anni dalla data d’inizio.
- L’interessato è tenuto a comunicare immediatamente al Comune la data d’inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel Regolamento edilizio.
Normativa di riferimento:
Regolamento edilizio comunale